È composto, principalmente da tre assicurazioni:
Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d’obbligo secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Con le sue prestazioni, l’assicurazione contro gli infortuni contribuisce a rimediare al danno causato alla salute e all’attività lucrativa nel caso in cui un assicurato subisca un infortunio o è affetto da una malattia professionale.
Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro gli infortuni.
Si considerano salariate le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente ai sensi dell’AVS. Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:
Non sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:
Gli assicurati hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di:
I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali. Gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali.
La copertura indennità perdita guadagno malattia, serve a garantire al lavoratore dipendente la continuazione del pagamento del salario in seguito a malattia.
A differenza della Lainf non é obbligatoria.
In assenza di un contratto di IGM il datore di lavoro é tenuto alla continuazione del pagamento del salario tramite le prescrizioni della scala bernese.
| Durata del rapporto di lavoro | Durata del diritto al salario |
|---|---|
| Fino a 3 mesi | Nessun salario oppure salario per 3 settimane se il rapporto di lavoro è stato concluso per più di tre mesi |
| Da 3 a 12 mesi | 3 settimane |
| Durante il 2° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 3° anno al 4° anno | 2 mesi |
| Dal 5° anno al 9° anno | 3 mesi |
| Dal 10° anno al 14° anno | 4 mesi |
| Dal 15° anno al 19° anno | 5 mesi |
| Dal 20° anno al 24° anno | 6 mesi |
Successivamente, ogni 5 anni, un mese in più.
Questa scala viene usata oggi sia dal settore padronale che sindacale.
Meno conosciute della scala bernese, si possono menzionare le scale “basilese” e “zurighese”, che vengono applicate da alcune autorità giudiziarie.
È la cassa pensioni aziendale. Le prestazioni assicurate, assieme a quelle dell’AVS del primo pilastro, garantiscono fino al 60% dell’ultimo salario.
A differenza del primo pilastro, la previdenza per la vecchiaia aziendale viene finanziata con il sistema di capitalizzazione. Ovvero ciascuno risparmia e versa direttamente per le proprie prestazioni.
Le informazioni sulla rendita di vecchiaia sono contenute nel certificato di previdenza che la cassa pensione invia all’inizio di ogni anno direttamente agli assicurati.
L’importo delle rendite indicato, deve essere considerato come “provvisorio”, dipende infatti da molti fattori come l’andamento del salario, il grado di occupazione, l’aliquota di conversione da capitale in rendita ecc. ecc.
Il secondo pilastro è indispensabile nel sistema dei tre pilastri svizzero e contribuisce sostanzialmente alla tranquillità finanziaria e alla libertà di scelta nella terza età.
La cassa pensione, è obbligatoria per tutti i dipendenti che percepiscono un salario superiore a CHF 22'050 all'anno. È i nvece facoltativa per i lavoratori indipendenti.
Le principali coperture sono le seguenti:
Il capitale accumulato nella LPP, può essere prelevato anticipatamente nei seguenti casi.
In tutti gli altri casi si avrà diritto alle prestazioni solo a seguito di un evento assicurato o al pensionamento.
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