Cos'è e a cosa serve la LAINF

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d’obbligo secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Con le sue prestazioni, l’assicurazione contro gli infortuni contribuisce a rimediare al danno causato alla salute e all’attività lucrativa nel caso in cui un assicurato subisca un infortunio o è affetto da una malattia professionale.

 

Chi è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni?

Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro gli infortuni.

Si considerano salariate le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente ai sensi dell’AVS. Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:

i lavoratori a domicilio,

gli apprendisti, 

i tirocinanti, 

i volontari,

le persone attive in centri d’apprendistato e centri per invalidi,

le persone attive presso un datore di lavoro per verificare una scelta professionale (stage d’orientamento professionale),

le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o ricevono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).

Chi non è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni?

Non sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:

  • i lavoratori indipendenti,
  • i familiari collaboranti-che non percepiscono un salario in contanti e non versano contri- buti all’AVS, o che sono parenti in linea ascendente o discendente del capo di un’azienda agricola, oppure che essendo generi o nuore del capo di un’azienda agricola vero- similmente assumeranno l’azienda in proprio
  • i dipendenti della Confederazione assoggettati all’assicurazione militare,
  • i membri dei consigli d’amministrazione non attivi nell’azienda, per quest’attività,
  • i pompieri di milizia,
  • le persone che esercitano un’attività d’interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest’attività.
  • I lavoratori indipendenti residenti in Svizzera e i membri della loro famiglia che collaborano nell’azienda e non sono obbligatoriamente assicurati possono assicurarsi a titolo facoltativo presso l’assicuratore dei loro dipendenti. Lo stesso vale, a determinate condizioni, per i lavoratori indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e domiciliati in uno Stato dell’UE o dell’AELS.

Quando gli assicurati hanno diritto a prestazioni?

Gli assicurati hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di:

  • infortuni professionali,
  • infortuni non professionali,
  • malattie professionali.

I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali. Gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali.

 

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