Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d’obbligo secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Con le sue prestazioni, l’assicurazione contro gli infortuni contribuisce a rimediare al danno causato alla salute e all’attività lucrativa nel caso in cui un assicurato subisca un infortunio o è affetto da una malattia professionale.
Tutti i salariati occupati in Svizzera devono essere assicurati contro gli infortuni.
Si considerano salariate le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente ai sensi dell’AVS. Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:
i lavoratori a domicilio,
gli apprendisti,
i tirocinanti,
i volontari,
le persone attive in centri d’apprendistato e centri per invalidi,
le persone attive presso un datore di lavoro per verificare una scelta professionale (stage d’orientamento professionale),
le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o ricevono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).
Non sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni:
Gli assicurati hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di:
I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali. Gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali.
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