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I nuovi accordi fiscali per i frontalieri 2023


Estratto dell'intervista al Vincenzo Campanella, economista aziendale con diploma federale, fiscalista e specialista in risorse umane, direttore della Colibrì Consulenze Sagl. sui temi dei cambiamenti fiscali per i frontalieri.

 

Cosa è cambiato con il 2021 per i frontalieri, in ambito fiscale?

 

Il principio di base è rimasto lo stesso identico, nel senso che l’imposizione alla fonte avviene esattamente come finora, con delle tabelle che riflettono la situazione personale e familiare del contribuente.

Per contro vi sono diverse novità di rilievo in ambiti di importanza non secondaria, per esempio – nella fattispecie – per coloro versano contributi 3° pilastro e desiderano farselo riconoscere ai fini fiscali.

 

In che senso?

 

Con il 2021 lo strumento della correzione dell’imposizione alla fonte rimane in vigore esclusivamente per i casi in cui è l’imposizione alla fonte a essere errata, vuoi per la base imponibile assoggettata, vuoi per la tabella, vuoi per l’aliquota applicata.

Al fine del riconoscimento successivo di spese riconosciute, come per esempio i contributi versati al 3° pilastro nel caso specifico, vi è ora lo strumento della tassazione ordinaria ulteriore (TOU).

 

In cosa consiste la tassazione ordinaria ulteriore?

 

Consiste nel presentare la dichiarazione fiscale completa all’autorità fiscale svizzera.

 

A quali condizioni se ne può usufruire?

 

A tre condizioni cumulative di base:

1) l’essere “quasi residente”;

2) l’elezione di un recapito fiscale in Svizzera;

3) la richiesta scritta e firmata da inviare all’autorità di tassazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

Cosa significa essere “quasi residente”?

 

Significa che almeno il 90% di tutti i redditi mondiali del nucleo familiare deve essere conseguito in Svizzera. In tal senso valgono anche i redditi che l’autorità fiscale svizzera considera tali, mentre in Italia non lo sono: è il caso, per esempio, del valore locativo dello stabile abitato in proprietà.

 

La TOU può riguardare un solo membro del nucleo familiare?

 

No, in Svizzera non è prevista questa possibilità, la TOU deve riguardare entrambi i coniugi e la relativa richiesta deve essere firmata da entrambi i coniugi.

 

È uno stato permanente?

 

No, la relativa richiesta va presentata ogni anno.

 

E chi non può avvalersi dello stato di “quasi residente”?

 

In linea di principio può richiedere il riconoscimento di dette spese ai fini fiscali nel proprio caso di residenza.

In tal senso è opportuno consultare un commercialista italiano.

 

Questo riguarda solo i contribuenti che versano contributi al 3° pilastro?

 

No, vale per tutti coloro i quali desiderano farsi riconoscere fiscalmente delle spese fiscalmente ammissibili, per esempio gli assegni di mantenimento familiare, acquisto di averi LPP, ecc.

 

La TOU sostituisce l’imposizione alla fonte?

 

No, rimane complementare all’imposizione alla fonte e comunque resta facoltativa per i non residenti in Svizzera.

 

Con la sottoscrizione del nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri fra Svizzera e Italia ci sono da attendersi grossi cambiamenti?

 

Per quanto concerne i frontalieri già esistenti in linea di massima no, il meccanismo dell’imposizione alla fonte resterà invariato e anche quello della TOU, ma questo solo  per loro. 

Per i nuovi frontalieri, invece, il meccanismo cambierà totalmente, nel senso che le imposte alla fonte percepite in Svizzera avranno carattere definitivo e non ci sarà possibilità di TOU; i "nuovi frontalieri" dovrebbero essere coloro che ottengono il numero AVS svizzero (o il permesso di lavoro) a partire da una certa data, ancora non definita (probabilmente il 2023, ma non è detto).

Tutto questo detto ora come ora, ma bisogna ricordarsi che ancora l'accordo non è stato avallato dai Parlamenti dei due Paesi interessati, per cui per avere una risposta definitiva bisognerà attendere sia la firma dei Parlamenti in Italia e Svizzera, sia di conoscere i dettagli applicativi dell’accordo.