La previdenza vincolata é un particolare contratto di assicurazione che sottostà alla legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi sotto forma di previdenza riconosciute (OPP3).
Ai sensi dell'Art 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendita sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità che:
Per convenzione di previdenza vincolata si intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con le Fondazioni Bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
Entrambi i modelli di contratto, sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali.
Il presupposto per una previdenza vincolata 3A , è il versamento di contributi presso l'AVS e l'esercizio di un'attività lucrativa.
I lavoratori dipendenti e indipendenti domiciliati, possono dedurre dal loro reddito inponibile in Svizzera per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i contributi versati per le polizze di previdenza con i seguenti limiti:
I lavoratori non domiciliati, posso in determinati casi chiedere la riduzione delle imposte alla fonte.
Ogni anno, la Compagnia Assicurativa attesta al contraente (colui che paga i premi assicurativi), il pagamento dei premi versati nell'anno civile trascorso.